Art. 1 Costituzione e scopo della società
La Società Escursionisti Lecchesi, costituita il 1 febbraio 1899 da benemeriti ed illuminati cittadini lecchesi ed avente sede in Lecco via Rovereto 2 è, ai sensi dell’articolo 18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36, 37, 38 del codice civile, una libera associazione sportiva dilettantistica senza finalità di lucro, apolitica, apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione.
Essa ha come finalità la promozione e la diffusione dell’escursionismo montano e dello sport dello sci, nonché l’assunzione di iniziative ad indirizzo culturale, turistico ricreativo volte al miglioramento della formazione psicofisica e sociale dei soci.
Per raggiungere i suoi fini la società potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie correlate allo scopo sociale, aderire a federazioni ed associazioni nazionali con oggetto analogo al proprio, ricevere contributi e sovvenzioni di ogni genere da enti pubblici e privati.
Essa ha durata illimitata.
Art. 2 Organi della Società
Sono organi dell’Associazione:
L’Assemblea dei soci
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio dei Revisori
Gli Ispettori dei Rifugi
Art. 3 Soci
I soci sono in numero illimitato.
Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo. Gli associati sono tenuti all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Essi sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale il cui ammontare è fissato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può stabilire agevolazioni nell’ammontare della quota in favore di familiari del socio purché siano con esso conviventi.
I soci che non pagheranno la quota associativa saranno considerati morosi e, come tali, decadranno da ogni diritto inerente all’Associazione.
L’associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota per almeno due anni. La quota associativa è esclusivamente personale. I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie. Soci ordinari: sono coloro che corrispondono la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo e partecipano attivamente alla vita associativa, ne sostengono e promuovono le iniziative proposte.
Soci vitalizi: la qualifica di socio vitalizio viene ad ogni effetto a cessare dal 1 gennaio 2022, fermo restando il diritto già acquisito in precedenza da detti soci. I nuovi soci familiari di un socio vitalizio assumeranno, a far tempo dalla data suddetta, la qualifica di socio ordinario.
Soci familiari: persone appartenenti e conviventi alla medesima residenza del socio ordinario, la quota viene stabilita dal Consiglio Direttivo in misura ridotta rispetto a quella del socio ordinario. Soci sostenitori: persone fisiche che pur non partecipando attivamente alla vita dell’Associazione, data l’importanza delle loro erogazioni la sostengono nelle proprie attività.
Soci Onorari: sono nominati dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemerenze acquisite nei riguardi della società in ambiti sociali e culturali.
La nomina è permanente e solleva il socio dal pagamento della quota annuale.
A tutte le categorie di soci è attribuito il diritto di partecipare all’assemblea dei soci; esclusivamente al socio ordinario, al socio familiare ed al socio vitalizio è attribuito il diritto di voto ed il diritto di accesso alle cariche sociali.
Tutti i soci hanno diritto all’assegnazione della tessera personale di iscrizione che verrà vidimata annualmente con la posizione di un bollo attestante il pagamento della quota.
Art. 4 Assemblea dei Soci
L’Assemblea è composta da tutti i soci aventi diritti al voto ed in regola con il pagamento della quota.
Essa e’ convocata anche in località diversa dalla sede sociale, dal Consiglio Direttivo mediante avviso esposto nelle bacheche sociali e pubblicato sul sito web dell’Associazione, sul notiziario sociale oltre che su almeno un organo della stampa locale con un anticipo non inferiore di 15 giorni sulla data di convocazione.
Detta convocazione dovrà essere anche inoltrata via email ai soci che avranno fornito il loro indirizzo.
Anche la convocazione trasmessa tramite email e’ da ritenersi valida. L’assemblea deve riunirsi almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto e del preventivo finanziario.
L’assemblea è convocata in via ordinaria ed in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno 30 soci, i quali dovranno indicare l’argomento della riunione.
Essa è presieduta da un socio nominato a maggioranza dai presenti aventi diritto di voto. Il presidente dell’Assemblea chiama un socio a fungere da segretario e nomina due scrutatori. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario.
Ogni partecipante con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.
L’associato può farsi rappresentare da un altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato può essere portatore di una sola delega.
L’assemblea sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.
La seconda convocazione deve avere luogo almeno un giorno dopo la prima.
Art. 5 Assemblea Ordinaria
In seduta ordinaria l’Assemblea: provvede all’elezione del Consiglio Direttivo, provvede all’elezione del Collegio dei Revisori, approva le relazioni tecniche del Consiglio Direttivo ed i bilanci preventivi e consuntivi, delibera sulle proposte avanzate dal Consiglio Direttivo.
Art. 6 Assemblea Straordinaria
In seduta straordinaria l’Assemblea delibera in ordine: all’approvazione e alle modifiche dello Statuto, all’approvazione di ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre, alle proposte di alienazione dei beni immobiliari sociali e di scioglimento della società.
Sulle proposte di alienazione dei beni immobiliari sociali e di scioglimento della società, le delibere andranno assunte con la maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti e in due separate riunioni straordinarie consecutive distanziate di almeno un mese.
In caso di scioglimento per qualunque causa, la delibera dovrà prevedere che il patrimonio sociale sia devoluto ad Associazione avente finalità analoghe.
Art. 7 Consiglio Direttivo
La Società è retta da un Consiglio Direttivo nominato dall’Assemblea, composto da un minimo di 7 ed un massimo di 9 membri eletti tra i soci; essi prestano la loro opera in via gratuita. Durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Consiglio nomina al proprio interno: il Presidente, il quale dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante; il Vicepresidente; il Segretario, il quale attende a tutte le incombenze amministrative, alla corrispondenza, alla redazione dei verbali delle riunioni consiliari; il Tesoriere, il quale cura tutta la parte finanziaria della gestione, provvede alla riscossione delle quote associative e delle somme che abbiano a pervenire a qualsiasi titolo in favore della società e redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione, esclusi quelli che lo Statuto attribuisce all’Assemblea.
E’ in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita della società, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.
Il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo. I bilanci devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria dell’associazione nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati. L’anno sociale corrisponde all’anno solare.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate con avviso ai relativi componenti, contenente l’ordine del giorno, con un anticipo di giorni sette salvo i casi di diversa convocazione suggerita da motivi di urgenza. In caso di parità nelle votazioni vale il voto espresso dal Presidente.
Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito.
Nell’ambito del programma di attività sociale e per la realizzazione dello stesso, il Presidente individua gli obiettivi, affida il raggiungimento degli stessi anche al singolo Consigliere responsabile o ad altri soci, i quali sono tenuti all’osservanza del programma di attività sociale e delle linee guida indicate dal Presidente.
Alle scadenze già fissate nel programma di attività sociale, il Presidente verifica l’attività posta in essere dai Consiglieri o dai soci responsabili incaricati del raggiungimento degli obiettivi nell’ambito del programma.
Nell’ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati entro il termine prefissato, senza che sussista un giustificato motivo, il Presidente può revocare l’incarico.
Per quanto concerne le cariche di Tesoriere e Segretario qualora all’interno del Consiglio Direttivo non siano presenti consiglieri disponibili per mancanza di competenze a rivestire detti ruoli, il Consiglio ha facoltà di proporre detti incarichi a soci ordinari che possano garantire al meglio lo svolgimento delle mansioni previste dallo Statuto. Resta inteso che dovranno riferire puntualmente al Consiglio relativamente alle attività a loro assegnate e non assumendo il ruolo di consiglieri non hanno diritto di voto nelle decisioni consiliari.
Art. 8 Collegio dei Revisori
E’ composto di tre membri che durano in carica tre anni e che possono essere rieletti.
Essi nominano tra loro il Presidente e la loro opera è svolta a beneficio della Società in modo gratuito; assolvono al loro mandato secondo le disposizioni di legge ed in particolare hanno il controllo su tutta la gestione contabile dell’Associazione.
Possono assistere a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 9 Ispettori dei Rifugi
Sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i soci regolarmente iscritti, in numero di due per ogni rifugio.
La durata dell’incarico coincide con quella del Consiglio Direttivo; gli ispettori possono essere rinominati.
La funzione principale dell’ispettore è quella di rappresentare la SEL nei confronti del gestore del rifugio a cui è assegnato. Il Consiglio Direttivo stabilisce in dettaglio i requisiti che l’ispettore deve soddisfare, le attività da svolgere in generale e relativamente allo specifico rifugio.
Tra i compiti principali rientrano: Visite ispettive durante il periodo di apertura, il cui oggetto è indicato dal Consiglio Direttivo (elenco esemplificativo e non esaustivo: stato generale di conservazione dell’immobile, manutenzione ordinaria, inventario delle attrezzature e dei beni SEL).
Controlli Generali, da effettuarsi annualmente a discrezione dell’ispettore. Relazione sulla visita effettuata, da inviare al Consiglio Direttivo, dopo ogni visita.
La cura dei lavori di manutenzione straordinaria, per i lavori autorizzati dal Consiglio Direttivo.
Art. 10 Patrimonio Sociale
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie.
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
- a) patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione,
- b) contributi ordinari e straordinari versati dagli associati e deliberati dal Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto,
- c) contributi, erogazioni, finanziamenti e lasciti diversi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche,
- d) tutti gli altri proventi, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
Art. 11 Scioglimento della Società
La società si estingue: quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi e per le altre cause di cui all’articolo 27 del codice civile. In caso di estinzione, l’Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più’ liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio che risulterà dalla liquidazione dovrà essere devoluto come sopra specificato.
Art. 12 Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge ed in particolare quelle di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.